Il superbonus consiste in un potenziamento (110%) dell’ecobonus e del sismabonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (salve alcune eccezioni per cui l’agevolazione vale fino al 31 dicembre 2022).

Quali sono gli interventi agevolabili

I lavori agevolati sono i seguenti:

1) rifacimento cappotto termico;

2) sostituzione caldaia edificio unifamiliare o condominiale;

3) sostituzione caldaia su unità immobiliare con accesso indipendente situata in edifici plurifamiliari;

4) lavori di adeguamento alle norme antisismiche e spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, ovvero di unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita;

5) tutti i lavori per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Si tratta di lavori che, oltre ad usufruire del 110% di detrazione, hanno la capacità di “trainare”, ovvero estendere tale percentuale anche ad altre categorie di spese:

– montaggio di pannelli solari e montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari a condizione che l’energia non auto-consumata sia ceduta al GSE, nel caso in cui sia effettuato uno dei lavori di cui ai numeri 1-4;

– interventi previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del DL 63/2003, e successive modifiche), nel caso in cui sia effettuato uno dei lavori di cui ai numeri 1-3;

– realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche, nel caso in cui sia effettuato uno dei lavori di cui ai numeri 1-3;

– spese di asseverazione, nel caso in cui sia effettuato uno dei lavori di cui ai numeri 1-4;

– spese visto di conformità (necessario solo per cessione o sconto del bonus 110%), nel caso in cui sia effettuato uno dei lavori di cui ai numeri 1-4;

– spese per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici in caso di lavoro trainante di cui al numero 4;

– polizza assicurativa in caso di cessione del beneficio ad impresa di assicurazione (però al 90%) in caso di lavoro trainante di cui al numero 4;

– eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni;

– installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

E’ necessaria l’asseverazione di un tecnico, anche a SAL che dimostri il miglioramento di due classi energetiche e la congruità delle spese.

Interventi esclusi dal superbonus

Sono esclusi i lavori sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Chi ha diritto al superbonus?

Il superbonus 110% può essere usufruito dai seguenti soggetti:

– condomini;

– singole unità immobiliari nei condomini;

– persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o professioni (max due unità immobiliari);

– IACP (in tal caso la detrazione vale anche per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022);

– cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

– enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano);

– associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi.

Limitazioni oggettive

Sono definiti massimali di costo (Allegato B, DM 159844/2020 del 6 agosto 2020) specifici per singola tipologia di intervento, nonché tetti di spesa:

a) 50.000 euro per l’isolamento termico degli edifici (ridotti a 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari);

b) 20.000 euro per il numero delle unità immobiliari (per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari) ridotti a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari per le caldaie condominiali e per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento nei comuni montani

c) 30.000 euro per edificio unifamiliare (o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente con impianto di climatizzazione a condensazione o caldaie a biomassa per determinate aree non metanizzate e per l’allaccio sistemi di teleriscaldamento efficiente per comuni montani non interessati da procedure di infrazione.

d) 48.000 euro per impianti solari fotovoltaici e accumulatori di energia (comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto e di 1.000 euro per ogni Kwh di capacità di accumulo).

Come ottenere il superbonus 110%?

Per ottenere l’agevolazione sono necessari diversi adempimenti documentali, ai quali sono anche connesse responsabilità civili (nei confronti del beneficiario) e penali (per i profili di falso in attestazione) disciplinati dal DM “Asseverazioni” (decreto 6 agosto 2020 in GU Serie Generale n. 246 del 5 ottobre 2020) il quale interviene sul contenuto delle asseverazioni e della polizza assicurativa del tecnico abilitato. Nello specifico bisogna dotarsi di:

– visto di conformità: anche ai fini della cessione o dello sconto, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;

– per gli interventi antisimici: asseverazione dell’efficacia delle misure rispetto alla riduzione del rischio sismico, nonché della congruità delle spese, anche a SAL, da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali;

– per gli interventi di efficientamento energetico: asseverazione da parte di un tecnico abilitato (dotato di polizza assicurativa), che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.